IL TRIBUNALE A scioglimento della riserva di cui sopra cosi' provvede: nella causa gia' rubricata al R.G. n. 13639/2003, promossa da Fallimento Decori & Decori S.r.l., con gli avv. Paolo Meli e Umberto Ballabio; Contro Alberto Scotti, Massimo Malegori, Massimo Giraudo, con gli avv. Fausto Martinetti e Gianroberto Villa; Angelo Gussoni, con gli avv. Fausto Maniaci e Giulio Sprio; Giancarlo Gussoni, con gli avv. Giani Forlani, Federica Castioni e Flavia Uberti; Roberto Marangon, con gli avv. Sonia Cecchi, Giuseppe Corielli ed Elena Corielli: Jean Pierre Desart, con gli avv. Andrea Sparano e Luca Ceriello; Christophe Julien Ruffino, contumace. Svolgimento del procedimento Il fallimento Decori & Decori S.r.l. ha convenuto (con il rito ordinario) innanzi al Tribunale di Monza gli amministratori ed i sindaci della societa' fallita, per ottenere la loro condanna al risarcimento dei danni, che sarebbero stati provocati per violazione di doveri inerenti alla carica. I convenuti si sono costituiti in giudizio, ad esclusione del Ruffino, rimasto contumace; essi hanno contestato nel merito le pretese del fallimento ed hanno sollevato eccezioni preliminari di rito. In particolare, oltre ad avere eccepito l'incompetenza del Tribunale di Monza, hanno rilevato che la causa, introdotta per alcuni dei convenuti successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 5/2003 e delle norme processuali in materia societaria in esso contenute, dovesse essere appunto trattata secondo le nuove forme processuali. Venne tenuta l'udienza di prima comparizione prevista dall'art. 180 c.p.c. e, su istanza dell'attore, vennero concessi termini per lo scambio di memorie ai sensi del medesimo art. 180; il fallimento deposito' il proprio scritto difensivo ex art. 170-180 cod. proc. civ.) e le altre parti replicarono. Il giudice fisso' anche l'udienza prevista dall'art. 183 c.p.c. che non diede esito positivo. Le parti convenute rinnovarono l'eccezione relativa all'erroneita' del rito prescelto dall'attore. Il giudice con ordinanza riservata (del 4 novembre 2004) comunicata in data 17 novembre 2004 ha disposto il mutamento di rito (da ordinario a societario) ed ha cancellato la causa da ruolo. La valutazione del giudice era stata basata sulla considerazione e che, anche se per alcuni convenuti l'atto di citazione era stato notificato prima del 1° gennaio 2004 (entrata in vigore del nuovo rito societario) altri atti di citazione (anche se richiesti prima) erano stati notificati dopo il 1° gennaio 2004. Ai sensi dell'art. 33 cod. proc. civ. e 1 del d.lgs. n. 5 del 2003 ha ritenuto applicabile al procedimento il rito speciale. Successivamente alla comunicazione di tale ordinanza, i convenuti, in applicazione del combinato disposto degli articoli 1, u.c. e 7 d.lgs. n. 5/2003 hanno immediatamente notificato alle altre parti ed all'attore, ai sensi dell'art. 8 del predetto decreto, istanza di fissazione d'udienza. ll fallimento attore si e' opposto all'istanza di fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 8, u.c., d.lgs. n. 5/2003 evidenziando che tale istanza gli precludeva ogni possibilita' istruttoria, non avendo egli ancora compiutamente articolato i propri mezzi istruttori e le proprie difese. Il Presidente del Tribunale ha fissato l'udienza per decidere sulla inammissibilita' della istanza. L'udienza si e' tenuta e le parti hanno variamente articolato le loro difese; e' stato evidenziato che molte delle parti hanno continuato a depositare atti difensivi anche in data posteriore alla fissazione della udienza per decidere sulla inammissibilita' della istanza ex art. 8. All'esito dell'udienza il presidente si e' riservato di decidere. Motivi della decisione Appare opportuno (soprattutto per un chiarimento del giudice a se stesso) un riepilogo dei numerosi atti difensivi delle parti che, secondo il rito societario, si sono accavallati senza una guida giudiziaria che, in qualche modo, ne articolasse la sequenza. Gli atti depositati dalle parti ==================================================================== | | Alberto | | | | | Scotti, | | | | | Massimo | | | Fallimento | | Malegori,| | | Desart Decori | Gussoni | Massimo | Gussoni | Marangon | Jean & Decori | Angelo | Giraudo | Giancarlo | Roberto | Pierre attore | convenuto | convenuto| convenuto | convenuto| convenuto ==================================================================== | |avv. Villa| avv. | avv. | | |Martinetti| Astioni/ |Ardizzone/| avv. Meli |avv. Sprio |avv. Villa| Umberti |Corrielli |Contumace -------------------------------------------------------------------- atto | | | | | citazione | | | | | -------------------------------------------------------------------- udienza ex | | | | | 183 c.p.c. | | | | | -------------------------------------------------------------------- 4 novembre | | | | | 2004 ordi- | | | | | nanza di | | | | | mutamento | | | | | del rito | | | | | -------------------------------------------------------------------- 22 novembre| | | | | 2004 comu- | | | | | nicazione | | | | | ordinanza | | | | | -------------------------------------------------------------------- | |26 novem- | | | | | bre 2004 | | | | | istanza | | | | |ex art. 7 | | | | |di fissa- | | | | | zione | | | | | udienza | | | | | di dis- | | | | |cussione | | | -------------------------------------------------------------------- 22 dicembre| | | | | 2004 memo- | | | | | ria ex | | | | | art. 6 | | | | | -------------------------------------------------------------------- 3 dicembre | | | | | 2004 is- | | | | | tanza di | | | | | inammis- | | | | | sibilita' | | | | | dell'is- | | | | | tanza di | | | | | fissazione | | | | | di udienza | | | | | Scotti + 3 | | | | | -------------------------------------------------------------------- | 3 gennaio | | | | | 2005 | | | | | nuova | | | | | fissazione| | | | | udienza | | | | -------------------------------------------------------------------- | | | |13 gennaio| | | | | 2005 is- | | | | | tanza | | | | | istrut- | | | | | toria | -------------------------------------------------------------------- 8 febbraio | | | | | 2005 ade- | | | | | sione a | | | | | istanza | | | | | Gussoni | | | | | -------------------------------------------------------------------- La istanza di fissazione di udienza ex art. 8, d.lgs. n. 5 de 2003 presentata dei convenuti. Il punto fondamentale della controversia che deve essere decisa da questo presidente della sezione civile incaricata della trattazione del rito societario e' quella di valutare se la parte convenuta potesse, dopo l'ordinanza che mutava il rito (da ordinario a societario) richiedere immediatamente l'istanza di fissazione di udienza ex art. 8, d.lgs. n. 5 del 2003. Infatti l'ordinanza che ha mutato il rito e' intervenuta dopo che le parti erano comparse (art. 180 cod. proc. civ.), avevano svolto memorie difensive (art. 170-180 cod. proc. civ.) e si era tenuta anche l'udienza di comparizione personale delle parti (art. 183 cod. proc. civ.). L'ordinanza riservata (emessa il 4 novembre 2004) e' stata comunicata a tutte le parti costituite tra il 16 ed il 22 novembre 2004. Alla parte attrice e' stata comunicata il 22 novembre. Le parti convenute Alberto Scotti, Massimo Malegori, Massimo Giraudo hanno notificato alle altre parti e successivamente depositato (il 26 novembre 2004), prima che qualsiasi altra parte presentasse atti difensivi, istanza di fissazione dell'udienza. Tale istanza e' stata basata sulla considerazione che: il mutamento del rito e' avvenuto dopo la prima udienza di trattazione ex art. 180 cod. proc. civ.; in tale ipotesi (essendosi gia' spiegato il contraddittorio) la normativa l'art. 1, comma 5 del d.lgs. n. 5/2003 attribuisce il diritto di svolgere le difese al convenuto (richiamo dell'art. 7 del citato d.lgs.); i convenuti hanno evidenziato che dopo la loro proposizione nessun'altra difesa sarebbe stata giuridicamente possibile. Hanno, invece, evidenziato che dopo tale loro istanza il fallimento attore ha notificato, in data 22 dicembre 2004, una memoria ai sensi dell'art. 6 del medesimo d.lgs. n. 5/2003. Successivamente anche un altro convenuto Angelo Gussoni ha notificato ulteriore istanza di fissazione di udienza; ulteriore istanza e' stata poi notificata da questi convenuti Argomenti a favore del fallimento attore. Il fallimento (attore) ha affermato che l'istanza presentata dai convenuti il 22 novembre e finalizzata a far fissare l'udienza di discussione e' inammissibile. Il punto focale della controversia risiede su un'interpretazione della normativa relativa alla fase immediatamente successiva al mutamento del rito. L'art. 1, comma 5, dispone che: Quando rileva che una causa relativa ad uno dei rapporti di cui ai comma 1 e' stata proposto in forme diverse da quelle previste dal presente decreto, il giudice dispone con ordinanza il mutamento di rito e la cancellazione della causa dal ruolo; dalla comunicazione dell'ordinanza decorrono, se emessa a seguito dell'udienza di prima comparizione, i termini di cui all'art. 6 ovvero, in ogni altro caso, i termini di cui all'art. 7; restano ferme le decadenze gia' maturate. Le argomentazioni svolte a sostegno di tale tesi si basano sulla considerazione che li giudice nella ordinanza, con la quale aveva cambiato il rito, aveva esplicitamente affermato che si applicavano i termini di cui all'art. 6 (quello per cui, con espressione efficace e sintetica, la «parola passa all'attore»): infatti l'ordinanza cosi' recitava: (omissis) dispone il mutamento del rito e la cancellazione della causa dai ruolo; avverte le parti che dalla comunicazione della presente ordinanza decorrono i termini di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 5/2003.». La parte attrice evidenzia che in base al disposto di tale ordinanza sarebbe spettato all'attore la facolta' (ai sensi dell'art. 6) di depositare nuova memoria, nonche' nuovi documenti e cio' sul presupposto che il mutamento del rito era stato pronunciato a seguito di eccezione sollevata sin dalla prima udienza. La parte attrice evidenzia, peraltro, che l'ordinanza di mutamento del rito e' provvedimento «dal contenuto. incontrovertibile e non disapplicabile, in quanto non suscettibile di revoca e non impugnabile.». Ne conseguirebbe che l'istanza di fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 7, d.lgs. n. 5/2003 dei convenuti Malegoti, Scotti e Giraudo sarebbe, quindi, inammissibile. La parte attrice, ha aggiunto che, sotto il profilo della ratio legis, applicare l'art. 7, anziche' l'art. 6) avrebbe l'effetto distorsivo di privare illegittimamente la parte attrice dei termini, non ancora maturati prima del mutamento del rito (e riconosciuti dall'art. 6, d.lgs. n. 5/2003), per integrare le proprie deduzioni istruttorie e le proprie produzioni documentali. Argomenti a favore dei convenuti Scotti, Malegori e Giraudo. I convenuti Scotti, Malegori e Giraudo ritengono, invece, infondata l'opposizione formulata dall'attore ai sensi dell'art. 8, u.c., d.lgs. n. 5/2003 e chiedono che l'udienza venga fissata, con conseguente applicazione delle decadenze e preclusioni previste dall'art. 10 del medesimo decreto. Ribadiscono che, poiche' l'ordinanza di mutamento del rito e' stata emessa dopo l'udienza ex art. 180 cod. proc. civ. i termini erano esclusivamente quelli di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 5 del 2003; la norma (art. 1, comma 5) non attribuisce al giudice alcun potere di fissazione ed individuazione dei termini e delle attivita' processuali successive, che sono predeterminate esclusivamente dalla legge; l'ordinanza sul punto e' erronea e, comunque, superflua; il provvedimento del magistrato potrebbe limitarsi a discorre il mutamento del rito e la cancellazione della causa dal ruolo senza aggiungere altro. La lettera della disposizione sarebbe chiara nell'indicare, per situazioni corrispondenti a quella verificatasi nel presente giudizio, l'applicazione dell'art. 7, e non dell'art. 6. La normativa applicabile. Il momento temporale discriminante per risolvere la presente controversia e' l'udienza di prima comparizione ex art. 180. Questo presidente di sezione, in base alla normativa vigente, poiche' l'ordinanza e' stata emessa tale udienza (addirittura dopo l'udienza ex art. 183), ritiene che si debbano applicare i termini dell'art. 7. Tali termini sono stati, sinteticamente ed efficacemente, definiti come la «parola passa al convenuto». Infatti l'art. 7 cosi' dispone: Repliche ulteriori. - Il convenuto, se non ritiene di notificare istanza di fissazione di udienza puo' notificare, nel termine fissatogli a norma dell'articolo precedente o in mancanza, nel termine di trenta giorni, una seconda memoria difensiva, contenente l'eventuale indicazione di nuovi documenti e di richieste istruttorie, la fissazione di un termine, non inferiore a venti giorni dalla notificazione, per una ulteriore replica, nonche', a pena di decadenza, le eccezioni non rilevabili d'ufficio che siano conseguenza delle nuove domande ed eccezioni proposte dall'attore a norma del secondo comma dell'articolo precedente. In base a tale disciplina le parti convenute legittimamente hanno notificato immediatamente l'istanza di fissazione di udienza. Va escluso che, in via interpretativa, si possa ritenere applicabile, al caso di specie, la disciplina di cui all'art. 6 del citato d.lgs n. 5 del 2003. Si concora con la considerazione (dalle patti convenute) che la disciplina applicabile discende direttamente dalla normativa e non puo' essere oggetto di una valutazione di opportunita' da parte del giudice che emette l'ordinanza di mutamento del rito. La indicazione fatta da quel giudice risulta, infatti, giuridicamente del tutto inefficace a radicare un diverso momento temporale dello scambio degli atti difensivi, rispetto a quello impresso dal paradigma normativo. La spiegazione della ratio dalla scelta normativa, nel caso che si sia superata la prima udienza ex art. 180 cod. proc. civ., di non consentire la «mossa successiva» all'attore, ma al convenuto e' basata sulla considerazione che alla udienza successiva l'attore abbia avuto la piena possibilita' di svolgere tutte le difese conseguenti alla costituzione del convenuto. Art. 183 cod. proc. civ. - l'attore puo' proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto. Puo' altresi' chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo ai sensi degli artt. 106 e 269, terza comma, se l'esigenza e' sorta dalle difese del convenuto. Entrambe le parti possono precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni giu' formulate. Il legislatore avrebbe demandato a questo momento la fissazione del thema decidedum da parte dell'attore che intenda contraddire alle eccezioni ed alle domande delle altre parti, senza necessita' di un'ulteriore attivita' processuale ulteriore da parte sua. Secondo tale impostazione, se la conversione e' avvenuta all'udienza ex art. 180 c.p.c. si imporrebbe la necessita' di consentire all'attore il dispiegarsi di attivita' difensiva ulteriore; invece, la conversione successiva, avvenuta in esito all'udienza ex art. 183 c.p.c. avendo gia' lasciato all'attore la facolta' di integrare le proprie difese offrirebbe al convenuto l'esercizio delle facolta' difensive (art. 7). La costruzione processuale sembrerebbe avere una sua logica intrinseca; tuttavia, ad avviso di questo giudicante la previsione normativa non tiene conto di una fondamentale esigenza del contraddittorio e si prospetta un serio problema di costituzionalita' della stessa. La questione e' stata esplicitamente sollevata nella memoria della parte attrice la quale, preliminarmente, evidenzia che la scelta (poi ritenuta erronea) dei rito ordinano era Stata una scelta legittima «per il fatto che nel momento in cui la presente azione e stata proposta non era ancora vigente la normativa del rito societario, essendo la notifica stata chiesta nei confronti di tutti i convenuti anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 5/2003 ed avendo, pertanto, l'attore subito un mutamento del rito per circostanze indipendenti dalla propria volonta' (in quanto relative al momento effettivo di consegna della notifica postale)». La parte attrice ha evidenziato che la concessione al convenuto del potere di replica ex art. 7 risulterebbe in aperto contrasto con l'inderogabile principio per cui, in caso di passaggio al rito ordinario a quello speciale, l'integrazione degli, atti dovrebbe, comunque, avvenire in modo da assicurare l'esercizio delle facolta' di difesa delle parti. La questione di costituzionalita'. La questione di costituzionalita' della disciplina in esame si pone nei seguenti termini: la norma di cui all'art. 7, consentendo alla parte convenuta di richiedere, immediatamente dopo l'ordinanza di mutamento del rito, la fissazione dell'udienza di discussione, preclude definitivamente alla parte attrice di svolgere le sue difese che, nel rito ordinario, ben avrebbero potuto essere proposte (e la soluzione era, in quel rito, fisiologica), nella successiva fase delle memorie ex art. 184 cod. proc. civ. La non manifesta infondatezza della questione attiene al profilo dell'art. 24 Cost. per una non ragionevole violazione del diritto alla difesa. Invero la scelta di un rito rispetto ad un altro, se pur caratterizzato da un diverso atteggiarsi delle facolta' processuali, non deve assolutamente, per il solo fatto della sua trasmigrazione, comprimere i diritti di difesa, assicurati dalla norma costituzionale. La violazione dei diritti di difesa appare ingiustificata. L'eventuale dispiegarsi del contraddittorio nella fase temporale successiva alla udienza ex art. 180 cod. proc. civ. appare finalizzata (nel rito ordinario) alla modificazione e precisazione delle domande (art. 183, quarto comma). La fase delle articolazioni istruttorie, invece, e' demandata ad un momento successivo. La possibilita' dopo l'ordinanza di mutamento del rito, di «offre la parola al convenuto» (art. 7) consente al convenuto di troncare immediatamente l'articolazione delle domande e di impedire (come e' avvenuto nel caso in esame) alla parte attrice di articolare quelle le istanze istruttorie che essa avrebbe legittimamente potuto dispiegare in un momento successivo dei rito ordinario. In tal modo, senza una adeguata ragionevolezza delle disposizione processuali, viene data alla parte convenuta il potere potestativo di troncare immediatamente la dialettica probatoria ai danni dell'attore che legittimamente non aveva ancora articolato compiutamente i suoi mezzi istruttori. Va segnalato che, invece, nelle regole del mutamento tra rito ordinario e speciale del lavoro l'art. 426 cod. proc. civ. opportunamente precede che: Il giudice quando rileva che una causa promossa nelle forme ordinarie riguarda uno dei rapporti previsti dall'art. 409, fissa con ordinanza l'udienza di cui all'art. 420 e il termine perentorio entro il quale le parti dovranno provvedere all'eventuale integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di memoria e documenti di cancelleria. L'incostituzionalita' affetterebbe la norma sotto due profili e che, nella presente ordinanza di rimessione vengono proposti in via alternativa: 1) l'art. 1, comma 5 del d.lgs. n. 5 del 2003 sarebbe incostituzionale nella parte in cui, indipendentemente dal momento in cui viene disposto il mutamento del rito da ordinario a societario, non preveda che i termini per lo svolgimento delle fasi di scambio difensivo siano collegati sempre all'art. 6 anziche' all'art. 7; 2) l'art. 7 del d.lgs. n. 5 del 2003, cosi' come richiamato dall'art. 1, comma 5, sarebbe incostituzionale nei limiti in cui prevede direttamente la possibilita' della parte convenuta di esercitare il potere di presentare l'istanza di fissazione di udienza di discussione senza imporre che, comunque alla parte attrice debba essere offerto il termine di cui alla seconda parte dell'art. 7 («la fissazione di un termine, non inferiore a venti giorni dalla notificazione, per una ulteriore replica»). Va escluso che la concessione all'attore, in ogni caso, dei termini ex art. 6 possa configurare, a sua volta, una violazione di precetti costituzionali del diritto di difesa del convenuto. Invero la concessione dei termini ex art. 6 pone entrambe le parti in una posizione di sostanziale «parita» correlata all'ulteriore svolgimento del rito societario. Rilevanza della questione. La questione di costituzionalita' appare rilevante ai fini del presente giudizio. Se infatti si aderisse alla soluzione normativa attuale la parte attrice, che nella fase trattata con il rito ordinario non aveva svolto le istanze istruttorie finalizzate all'accertamento della responsabilita' degli amministratori (potendo svolgerle in sede di termini concessi ex art. 14), si vedrebbe preclusa processualmente ogni ulteriore facolta' istruttoria e la istanza di declaratoria di inammissibilita' della domanda di fissazione di udienza ex art. 8, d.lgs a 5 del 2003 dovrebbe essere rigettata. Se, invece, venisse dichiarata la incostituzionalita' della norma in oggetto (in una delle due prospettive indicate) questo giudice potrebbe dichiarare la inammissibilita' della domanda di fissazione di udienza e la parte attrice potrebbe svolgere le sue difese articolando tutti quei mezzi istruttori che gli sono attualmente preclusi e che, inutilmente, ha cercato di articolare con atti successivi inidonei a rimetterla in termini.