IL TRIBUNALE

    A  scioglimento  della riserva di cui sopra cosi' provvede: nella
causa  gia'  rubricata  al R.G. n. 13639/2003, promossa da Fallimento
Decori & Decori S.r.l., con gli avv. Paolo Meli e Umberto Ballabio;
    Contro Alberto Scotti, Massimo Malegori, Massimo Giraudo, con gli
avv. Fausto Martinetti e Gianroberto Villa;
    Angelo  Gussoni,  con  gli  avv.  Fausto  Maniaci e Giulio Sprio;
Giancarlo  Gussoni,  con  gli avv. Giani Forlani, Federica Castioni e
Flavia  Uberti; Roberto Marangon, con gli avv. Sonia Cecchi, Giuseppe
Corielli  ed  Elena Corielli: Jean Pierre Desart, con gli avv. Andrea
Sparano e Luca Ceriello; Christophe Julien Ruffino, contumace.

                    Svolgimento del procedimento

    Il  fallimento  Decori  & Decori S.r.l. ha convenuto (con il rito
ordinario)  innanzi  al  Tribunale  di  Monza gli amministratori ed i
sindaci  della  societa'  fallita,  per  ottenere la loro condanna al
risarcimento  dei danni, che sarebbero stati provocati per violazione
di doveri inerenti alla carica.
    I  convenuti  si  sono  costituiti in giudizio, ad esclusione del
Ruffino,  rimasto  contumace;  essi  hanno  contestato  nel merito le
pretese  del  fallimento  ed hanno sollevato eccezioni preliminari di
rito.  In  particolare,  oltre  ad  avere eccepito l'incompetenza del
Tribunale  di  Monza,  hanno  rilevato  che  la causa, introdotta per
alcuni dei convenuti successivamente all'entrata in vigore del d.lgs.
n. 5/2003  e  delle  norme  processuali in materia societaria in esso
contenute,  dovesse  essere  appunto  trattata secondo le nuove forme
processuali.
    Venne   tenuta   l'udienza   di   prima   comparizione   prevista
dall'art. 180  c.p.c.  e,  su  istanza  dell'attore, vennero concessi
termini  per lo scambio di memorie ai sensi del medesimo art. 180; il
fallimento  deposito'  il  proprio  scritto difensivo ex art. 170-180
cod. proc. civ.) e le altre parti replicarono.
    Il  giudice  fisso' anche l'udienza prevista dall'art. 183 c.p.c.
che non diede esito positivo.
    Le    parti    convenute    rinnovarono    l'eccezione   relativa
all'erroneita' del rito prescelto dall'attore.
    Il   giudice  con  ordinanza  riservata  (del  4  novembre  2004)
comunicata  in data 17 novembre 2004 ha disposto il mutamento di rito
(da ordinario a societario) ed ha cancellato la causa da ruolo.
    La  valutazione del giudice era stata basata sulla considerazione
e  che,  anche  se per alcuni convenuti l'atto di citazione era stato
notificato  prima  del  1°  gennaio 2004 (entrata in vigore del nuovo
rito  societario)  altri atti di citazione (anche se richiesti prima)
erano stati notificati dopo il 1° gennaio 2004. Ai sensi dell'art. 33
cod.  proc. civ. e 1 del d.lgs. n. 5 del 2003 ha ritenuto applicabile
al procedimento il rito speciale.
    Successivamente   alla   comunicazione   di   tale  ordinanza,  i
convenuti,  in  applicazione del combinato disposto degli articoli 1,
u.c.  e 7 d.lgs. n. 5/2003 hanno immediatamente notificato alle altre
parti  ed  all'attore,  ai  sensi  dell'art.  8 del predetto decreto,
istanza di fissazione d'udienza.
    ll  fallimento  attore  si  e'  opposto all'istanza di fissazione
dell'udienza   ai   sensi   dell'art.   8,   u.c.,  d.lgs.  n. 5/2003
evidenziando  che  tale  istanza  gli  precludeva  ogni  possibilita'
istruttoria, non avendo egli ancora compiutamente articolato i propri
mezzi istruttori e le proprie difese.
    Il  Presidente  del  Tribunale  ha fissato l'udienza per decidere
sulla inammissibilita' della istanza.
    L'udienza  si e' tenuta e le parti hanno variamente articolato le
loro  difese;  e'  stato  evidenziato  che  molte  delle  parti hanno
continuato  a depositare atti difensivi anche in data posteriore alla
fissazione  della  udienza  per decidere sulla inammissibilita' della
istanza ex art. 8.
    All'esito dell'udienza il presidente si e' riservato di decidere.

                       Motivi della decisione

    Appare opportuno (soprattutto per un chiarimento del giudice a se
stesso)  un  riepilogo  dei  numerosi atti difensivi delle parti che,
secondo  il  rito  societario,  si  sono  accavallati senza una guida
giudiziaria che, in qualche modo, ne articolasse la sequenza.
    Gli atti depositati dalle parti


====================================================================
           |           |  Alberto |           |          |
           |           |  Scotti, |           |          |
           |           |  Massimo |           |          |
Fallimento |           | Malegori,|           |          | Desart
  Decori   |  Gussoni  |  Massimo |  Gussoni  | Marangon |  Jean
& Decori   |   Angelo  |  Giraudo | Giancarlo | Roberto  | Pierre
 attore    | convenuto | convenuto| convenuto | convenuto| convenuto
====================================================================
           |           |avv. Villa|   avv.    |   avv.   |
           |           |Martinetti| Astioni/  |Ardizzone/|
avv. Meli  |avv. Sprio |avv. Villa| Umberti   |Corrielli |Contumace
--------------------------------------------------------------------
 atto      |           |          |           |          |
citazione  |           |          |           |          |
--------------------------------------------------------------------
udienza ex |           |          |           |          |
183 c.p.c. |           |          |           |          |
--------------------------------------------------------------------
4 novembre |           |          |           |          |
2004 ordi- |           |          |           |          |
nanza di   |           |          |           |          |
mutamento  |           |          |           |          |
del rito   |           |          |           |          |
--------------------------------------------------------------------
22 novembre|           |          |           |          |
2004 comu- |           |          |           |          |
nicazione  |           |          |           |          |
ordinanza  |           |          |           |          |
--------------------------------------------------------------------
           |           |26 novem- |           |          |
           |           | bre 2004 |           |          |
           |           | istanza  |           |          |
           |           |ex art. 7 |           |          |
           |           |di fissa- |           |          |
           |           | zione    |           |          |
           |           | udienza  |           |          |
           |           | di dis-  |           |          |
           |           |cussione  |           |          |
--------------------------------------------------------------------
22 dicembre|           |          |           |          |
2004 memo- |           |          |           |          |
ria ex     |           |          |           |          |
art. 6     |           |          |           |          |
--------------------------------------------------------------------
3 dicembre |           |          |           |          |
2004 is-   |           |          |           |          |
tanza di   |           |          |           |          |
inammis-   |           |          |           |          |
sibilita'  |           |          |           |          |
dell'is-   |           |          |           |          |
tanza di   |           |          |           |          |
fissazione |           |          |           |          |
di udienza |           |          |           |          |
Scotti + 3 |           |          |           |          |
--------------------------------------------------------------------
           | 3 gennaio |          |           |          |
           | 2005      |          |           |          |
           | nuova     |          |           |          |
           | fissazione|          |           |          |
           | udienza   |          |           |          |
--------------------------------------------------------------------
           |           |          |           |13 gennaio|
           |           |          |           | 2005 is- |
           |           |          |           | tanza    |
           |           |          |           | istrut-  |
           |           |          |           | toria    |
--------------------------------------------------------------------
8 febbraio |           |          |           |          |
2005 ade-  |           |          |           |          |
sione a    |           |          |           |          |
istanza    |           |          |           |          |
Gussoni    |           |          |           |          |
--------------------------------------------------------------------

    La  istanza  di  fissazione  di udienza ex art. 8, d.lgs. n. 5 de
2003 presentata dei convenuti.
    Il  punto  fondamentale della controversia che deve essere decisa
da   questo   presidente   della   sezione  civile  incaricata  della
trattazione  del  rito  societario  e' quella di valutare se la parte
convenuta  potesse, dopo l'ordinanza che mutava il rito (da ordinario
a  societario)  richiedere  immediatamente l'istanza di fissazione di
udienza ex art. 8, d.lgs. n. 5 del 2003.
    Infatti l'ordinanza che ha mutato il rito e' intervenuta dopo che
le  parti  erano  comparse (art. 180 cod. proc. civ.), avevano svolto
memorie  difensive  (art. 170-180  cod.  proc.  civ.) e si era tenuta
anche  l'udienza di comparizione personale delle parti (art. 183 cod.
proc. civ.).
    L'ordinanza  riservata  (emessa  il  4  novembre  2004)  e' stata
comunicata  a  tutte  le parti costituite tra il 16 ed il 22 novembre
2004.
    Alla parte attrice e' stata comunicata il 22 novembre.
    Le  parti  convenute  Alberto  Scotti,  Massimo Malegori, Massimo
Giraudo   hanno   notificato   alle  altre  parti  e  successivamente
depositato  (il  26  novembre  2004), prima che qualsiasi altra parte
presentasse atti difensivi, istanza di fissazione dell'udienza.
    Tale istanza e' stata basata sulla considerazione che:
        il  mutamento  del  rito e' avvenuto dopo la prima udienza di
trattazione ex art. 180 cod. proc. civ.;
        in  tale ipotesi (essendosi gia' spiegato il contraddittorio)
la  normativa  l'art.  1, comma 5 del d.lgs. n. 5/2003 attribuisce il
diritto  di svolgere le difese al convenuto (richiamo dell'art. 7 del
citato d.lgs.);
    i  convenuti  hanno  evidenziato  che  dopo  la loro proposizione
nessun'altra difesa sarebbe stata giuridicamente possibile.
    Hanno,   invece,  evidenziato  che  dopo  tale  loro  istanza  il
fallimento  attore  ha  notificato,  in  data  22  dicembre 2004, una
memoria ai sensi dell'art. 6 del medesimo d.lgs. n. 5/2003.
    Successivamente  anche  un  altro  convenuto  Angelo  Gussoni  ha
notificato  ulteriore  istanza  di  fissazione  di udienza; ulteriore
istanza e' stata poi notificata da questi convenuti
Argomenti a favore del fallimento attore.
    Il  fallimento (attore) ha affermato che l'istanza presentata dai
convenuti  il  22  novembre  e finalizzata a far fissare l'udienza di
discussione e' inammissibile.
    Il  punto focale della controversia risiede su un'interpretazione
della  normativa  relativa  alla  fase  immediatamente  successiva al
mutamento del rito.
    L'art. 1, comma 5, dispone che:
        Quando  rileva  che una causa relativa ad uno dei rapporti di
cui  ai comma 1 e' stata proposto in forme diverse da quelle previste
dal  presente  decreto, il giudice dispone con ordinanza il mutamento
di rito e la cancellazione della causa dal ruolo; dalla comunicazione
dell'ordinanza  decorrono,  se emessa a seguito dell'udienza di prima
comparizione, i termini di cui all'art. 6 ovvero, in ogni altro caso,
i  termini  di  cui  all'art.  7;  restano  ferme  le  decadenze gia'
maturate.
    Le  argomentazioni svolte a sostegno di tale tesi si basano sulla
considerazione  che  li  giudice  nella ordinanza, con la quale aveva
cambiato il rito, aveva esplicitamente affermato che si applicavano i
termini di cui all'art. 6 (quello per cui, con espressione efficace e
sintetica,  la  «parola passa all'attore»): infatti l'ordinanza cosi'
recitava:
        (omissis)  dispone  il  mutamento del rito e la cancellazione
della causa dai ruolo; avverte le parti che dalla comunicazione della
presente  ordinanza  decorrono i termini di cui all'art. 6 del d.lgs.
n. 5/2003.».
    La  parte  attrice  evidenzia  che  in  base  al disposto di tale
ordinanza sarebbe spettato all'attore la facolta' (ai sensi dell'art.
6)  di  depositare  nuova memoria, nonche' nuovi documenti e cio' sul
presupposto che il mutamento del rito era stato pronunciato a seguito
di eccezione sollevata sin dalla prima udienza.
    La   parte   attrice  evidenzia,  peraltro,  che  l'ordinanza  di
mutamento del rito e' provvedimento «dal contenuto. incontrovertibile
e  non  disapplicabile,  in  quanto  non suscettibile di revoca e non
impugnabile.».
    Ne  conseguirebbe  che  l'istanza  di  fissazione dell'udienza ai
sensi  dell'art. 7, d.lgs. n. 5/2003 dei convenuti Malegoti, Scotti e
Giraudo sarebbe, quindi, inammissibile.
    La  parte  attrice, ha aggiunto che, sotto il profilo della ratio
legis,  applicare  l'art. 7,  anziche'  l'art. 6)  avrebbe  l'effetto
distorsivo  di privare illegittimamente la parte attrice dei termini,
non  ancora  maturati  prima  del  mutamento del rito (e riconosciuti
dall'art. 6,  d.lgs.  n. 5/2003),  per integrare le proprie deduzioni
istruttorie e le proprie produzioni documentali.
Argomenti a favore dei convenuti Scotti, Malegori e Giraudo.
    I   convenuti  Scotti,  Malegori  e  Giraudo  ritengono,  invece,
infondata  l'opposizione  formulata dall'attore ai sensi dell'art. 8,
u.c.,  d.lgs.  n. 5/2003  e chiedono che l'udienza venga fissata, con
conseguente  applicazione  delle  decadenze  e  preclusioni  previste
dall'art. 10 del medesimo decreto.
    Ribadiscono  che,  poiche'  l'ordinanza  di mutamento del rito e'
stata  emessa  dopo  l'udienza  ex art. 180 cod. proc. civ. i termini
erano  esclusivamente  quelli  di  cui all'art. 7 del d.lgs. n. 5 del
2003;  la  norma  (art.  1, comma 5) non attribuisce al giudice alcun
potere  di fissazione ed individuazione dei termini e delle attivita'
processuali  successive, che sono predeterminate esclusivamente dalla
legge;  l'ordinanza  sul  punto e' erronea e, comunque, superflua; il
provvedimento   del  magistrato  potrebbe  limitarsi  a  discorre  il
mutamento  del  rito  e  la cancellazione della causa dal ruolo senza
aggiungere  altro.  La  lettera  della  disposizione  sarebbe  chiara
nell'indicare,  per  situazioni  corrispondenti a quella verificatasi
nel presente giudizio, l'applicazione dell'art. 7, e non dell'art. 6.
La normativa applicabile.
    Il  momento  temporale  discriminante  per  risolvere la presente
controversia e' l'udienza di prima comparizione ex art. 180.
    Questo  presidente  di  sezione,  in base alla normativa vigente,
poiche'  l'ordinanza  e'  stata emessa tale udienza (addirittura dopo
l'udienza  ex  art. 183),  ritiene che si debbano applicare i termini
dell'art. 7.
    Tali   termini   sono  stati,  sinteticamente  ed  efficacemente,
definiti  come la «parola passa al convenuto». Infatti l'art. 7 cosi'
dispone:
        Repliche  ulteriori.  -  Il  convenuto,  se  non  ritiene  di
notificare  istanza  di  fissazione  di  udienza puo' notificare, nel
termine  fissatogli  a  norma dell'articolo precedente o in mancanza,
nel   termine  di  trenta  giorni,  una  seconda  memoria  difensiva,
contenente  l'eventuale indicazione di nuovi documenti e di richieste
istruttorie,  la  fissazione  di  un  termine,  non inferiore a venti
giorni  dalla  notificazione,  per  una ulteriore replica, nonche', a
pena  di  decadenza,  le eccezioni non rilevabili d'ufficio che siano
conseguenza  delle  nuove domande ed eccezioni proposte dall'attore a
norma del secondo comma dell'articolo precedente.
    In base a tale disciplina le parti convenute legittimamente hanno
notificato immediatamente l'istanza di fissazione di udienza.
    Va   escluso  che,  in  via  interpretativa,  si  possa  ritenere
applicabile,  al  caso di specie, la disciplina di cui all'art. 6 del
citato d.lgs n. 5 del 2003.
    Si  concora  con la considerazione (dalle patti convenute) che la
disciplina  applicabile  discende  direttamente dalla normativa e non
puo'  essere  oggetto di una valutazione di opportunita' da parte del
giudice  che emette l'ordinanza di mutamento del rito. La indicazione
fatta  da  quel  giudice  risulta,  infatti, giuridicamente del tutto
inefficace  a  radicare  un  diverso  momento temporale dello scambio
degli  atti  difensivi,  rispetto  a  quello  impresso  dal paradigma
normativo.
    La  spiegazione  della ratio dalla scelta normativa, nel caso che
si  sia superata la prima udienza ex art. 180 cod. proc. civ., di non
consentire  la  «mossa  successiva»  all'attore,  ma  al convenuto e'
basata  sulla  considerazione  che  alla  udienza successiva l'attore
abbia  avuto  la  piena  possibilita'  di  svolgere  tutte  le difese
conseguenti alla costituzione del convenuto.
        Art. 183  cod. proc. civ. - l'attore puo' proporre le domande
e  le  eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o
delle  eccezioni  proposte  dal  convenuto. Puo' altresi' chiedere di
essere  autorizzato  a  chiamare  un terzo ai sensi degli artt. 106 e
269,  terza comma, se l'esigenza e' sorta dalle difese del convenuto.
Entrambe  le  parti  possono  precisare  e  modificare le domande, le
eccezioni e le conclusioni giu' formulate.
    Il  legislatore  avrebbe demandato a questo momento la fissazione
del thema decidedum da parte dell'attore che intenda contraddire alle
eccezioni  ed  alle  domande  delle  altre parti, senza necessita' di
un'ulteriore  attivita'  processuale  ulteriore da parte sua. Secondo
tale  impostazione,  se  la  conversione  e'  avvenuta all'udienza ex
art. 180  c.p.c. si imporrebbe la necessita' di consentire all'attore
il   dispiegarsi   di   attivita'  difensiva  ulteriore;  invece,  la
conversione  successiva,  avvenuta  in  esito all'udienza ex art. 183
c.p.c.  avendo  gia'  lasciato all'attore la facolta' di integrare le
proprie  difese  offrirebbe  al  convenuto l'esercizio delle facolta'
difensive (art. 7).
    La  costruzione  processuale  sembrerebbe  avere  una  sua logica
intrinseca;  tuttavia,  ad  avviso di questo giudicante la previsione
normativa   non   tiene   conto  di  una  fondamentale  esigenza  del
contraddittorio e si prospetta un serio problema di costituzionalita'
della stessa.
    La  questione  e'  stata  esplicitamente  sollevata nella memoria
della  parte  attrice  la  quale,  preliminarmente,  evidenzia che la
scelta  (poi ritenuta erronea) dei rito ordinano era Stata una scelta
legittima  «per  il fatto che nel momento in cui la presente azione e
stata   proposta  non  era  ancora  vigente  la  normativa  del  rito
societario,  essendo la notifica stata chiesta nei confronti di tutti
i  convenuti anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 5/2003
ed  avendo,  pertanto,  l'attore  subito  un  mutamento  del rito per
circostanze  indipendenti  dalla propria volonta' (in quanto relative
al momento effettivo di consegna della notifica postale)».
    La  parte  attrice ha evidenziato che la concessione al convenuto
del  potere di replica ex art. 7 risulterebbe in aperto contrasto con
l'inderogabile  principio  per  cui,  in  caso  di  passaggio al rito
ordinario  a  quello  speciale,  l'integrazione degli, atti dovrebbe,
comunque,  avvenire  in modo da assicurare l'esercizio delle facolta'
di difesa delle parti.
La questione di costituzionalita'.
    La  questione  di  costituzionalita' della disciplina in esame si
pone  nei  seguenti  termini: la norma di cui all'art. 7, consentendo
alla  parte  convenuta di richiedere, immediatamente dopo l'ordinanza
di  mutamento  del  rito,  la fissazione dell'udienza di discussione,
preclude definitivamente alla parte attrice di svolgere le sue difese
che,  nel  rito ordinario, ben avrebbero potuto essere proposte (e la
soluzione  era,  in  quel  rito,  fisiologica), nella successiva fase
delle memorie ex art. 184 cod. proc. civ.
    La  non manifesta infondatezza della questione attiene al profilo
dell'art. 24  Cost.  per  una  non ragionevole violazione del diritto
alla difesa.
    Invero  la  scelta  di  un  rito  rispetto  ad  un  altro, se pur
caratterizzato  da un diverso atteggiarsi delle facolta' processuali,
non  deve  assolutamente, per il solo fatto della sua trasmigrazione,
comprimere    i   diritti   di   difesa,   assicurati   dalla   norma
costituzionale.
    La  violazione  dei  diritti  di  difesa  appare  ingiustificata.
L'eventuale  dispiegarsi  del  contraddittorio  nella  fase temporale
successiva   alla   udienza   ex  art. 180  cod.  proc.  civ.  appare
finalizzata  (nel  rito  ordinario) alla modificazione e precisazione
delle  domande  (art. 183, quarto comma). La fase delle articolazioni
istruttorie, invece, e' demandata ad un momento successivo.
    La possibilita' dopo l'ordinanza di mutamento del rito, di «offre
la  parola  al  convenuto» (art. 7) consente al convenuto di troncare
immediatamente  l'articolazione  delle domande e di impedire (come e'
avvenuto  nel  caso in esame) alla parte attrice di articolare quelle
le   istanze  istruttorie  che  essa  avrebbe  legittimamente  potuto
dispiegare  in un momento successivo dei rito ordinario. In tal modo,
senza  una  adeguata  ragionevolezza  delle disposizione processuali,
viene  data  alla  parte  convenuta il potere potestativo di troncare
immediatamente  la  dialettica  probatoria  ai  danni dell'attore che
legittimamente non aveva ancora articolato compiutamente i suoi mezzi
istruttori.
    Va  segnalato  che,  invece,  nelle regole del mutamento tra rito
ordinario   e   speciale   del  lavoro  l'art. 426  cod.  proc.  civ.
opportunamente precede che:
        Il  giudice  quando rileva che una causa promossa nelle forme
ordinarie riguarda uno dei rapporti previsti dall'art. 409, fissa con
ordinanza l'udienza di cui all'art. 420 e il termine perentorio entro
il  quale  le  parti  dovranno  provvedere all'eventuale integrazione
degli  atti  introduttivi mediante deposito di memoria e documenti di
cancelleria.
    L'incostituzionalita'  affetterebbe  la norma sotto due profili e
che,  nella  presente ordinanza di rimessione vengono proposti in via
alternativa:
        1)  l'art. 1,  comma  5  del  d.lgs.  n. 5  del  2003 sarebbe
incostituzionale nella parte in cui, indipendentemente dal momento in
cui  viene  disposto il mutamento del rito da ordinario a societario,
non  preveda  che  i termini per lo svolgimento delle fasi di scambio
difensivo siano collegati sempre all'art. 6 anziche' all'art. 7;
        2)  l'art. 7  del d.lgs. n. 5 del 2003, cosi' come richiamato
dall'art. 1,  comma  5,  sarebbe  incostituzionale  nei limiti in cui
prevede   direttamente  la  possibilita'  della  parte  convenuta  di
esercitare il potere di presentare l'istanza di fissazione di udienza
di  discussione  senza imporre che, comunque alla parte attrice debba
essere  offerto il termine di cui alla seconda parte dell'art. 7 («la
fissazione  di  un  termine,  non  inferiore  a  venti  giorni  dalla
notificazione, per una ulteriore replica»).
    Va  escluso  che  la  concessione  all'attore,  in ogni caso, dei
termini  ex  art. 6 possa configurare, a sua volta, una violazione di
precetti  costituzionali  del diritto di difesa del convenuto. Invero
la  concessione  dei  termini ex art. 6 pone entrambe le parti in una
posizione di sostanziale «parita» correlata all'ulteriore svolgimento
del rito societario.
Rilevanza della questione.
    La  questione  di  costituzionalita' appare rilevante ai fini del
presente giudizio.
    Se  infatti si aderisse alla soluzione normativa attuale la parte
attrice,  che  nella  fase  trattata  con il rito ordinario non aveva
svolto  le  istanze  istruttorie  finalizzate  all'accertamento della
responsabilita'  degli  amministratori  (potendo svolgerle in sede di
termini  concessi  ex  art. 14), si vedrebbe preclusa processualmente
ogni  ulteriore  facolta' istruttoria e la istanza di declaratoria di
inammissibilita'  della  domanda  di fissazione di udienza ex art. 8,
d.lgs a 5 del 2003 dovrebbe essere rigettata.
    Se, invece, venisse dichiarata la incostituzionalita' della norma
in  oggetto  (in  una  delle due prospettive indicate) questo giudice
potrebbe  dichiarare  la inammissibilita' della domanda di fissazione
di  udienza  e  la  parte  attrice  potrebbe  svolgere  le sue difese
articolando  tutti  quei  mezzi  istruttori  che gli sono attualmente
preclusi  e  che,  inutilmente,  ha  cercato  di  articolare con atti
successivi inidonei a rimetterla in termini.